Dichiarazioni d'Intento

Dichiarazioni d’intento: dal 2015 carico dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del D.Lgs. n.175/2014, ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento, tale comunicazione deve essere effettuata, non più dal fornitore del cosiddetto esportatore abituale, ma viene posto in capo all’esportatore abituale.

L’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.

Il fornitore potrà emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva solo dopo che ha ricevuto dal cliente esportatore la dichiarazione di intenti e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate,

Il fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è soggetto ad una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.

Il fornitore dell’esportatore abituale, deve tenere aggiornato il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità e indicare in dichiarazione annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori.

fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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credito d'imposta

Acquistando impianti e macchinari ricevi un CREDITO D’IMPOSTA!

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI!

L’articolo 18 del  Decreto Legge N° 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 prevede che le imprese, che dal 25.06.2014 al 30.06.2015, effettueranno investimenti in impianti e macchinari nuovi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali  degli ultimi cinque periodi.

Hanno diritto al credito d’imposta tutte le imprese anche quelle neo-costituite per le quali tutti gli importi investiti in impianti e macchinari danno diritto al credito d’imposta. Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, e devono essere beni strumentali nuovi. L’importo dell’investimento agevolabile in caso di contratto di appalto si fa riferimento ai costi sostenuti dal committente, per i beni costruiti  in economia si rilevano i costi sostenuti dal 25.06.2014, in caso di leasing l’agevolazione spetta all’utilizzatore rilevando il costo sostenuto dal concedente. Gli investimenti effettuati devono essere di importo superiore ad €. 10.000,00. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nel gruppo 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In conclusione per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali a partire dal 01.01.2016, quelli effettuati nel 2015 il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal 01.01.2017. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione  e non è soggetto al limite della compensazione.

Si decade dal diritto al credito d’imposta:

  1. se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
  2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

 

proroga

TASI, IRPEF, IRAP e IVA: Proroga versamenti fiscali

Arriva la proroga per i versamenti fiscali!

Il MEF con un comunicato stampa di oggi ha  annunciato la proroga della scadenza al 7 Luglio 2014 dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La proroga delle scadenze di pagamento riguarda non soltanto le persone fisiche o i soggetti collettivi che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore ma anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

La proroga, inoltre, interessa tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi, quindi, i pagamenti dei contributi previdenziali eccedenti il “minimale”, nonché il diritto annuale alla camera di commercio.

Dall’8 luglio prossimo e fino al 20 agosto, invece, sarà possibile versare gli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40%.

Il MEF in risposta all’interrogazione del 10 giugno 2014 n. 5/02955 ha dichiarato che considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI,  ai sensi dell’art. 10, L. n. n. 212/2000, ha ritenuto di non applicare  sanzioni e interessi per i pagamenti  della TASI, oltre la scadenza del 16 Giugno ma comunque entro il termine del 31 luglio 2014.

redditometro

Il nuovo redditometro

Il  “nuovo redditometro” è ai nastri di partenza, sono in arrivo le   lettere da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

I contribuenti sono  stati selezionati  considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni, di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche.

Il primo periodo d’imposta accertato  sarà l’anno  2009 (Unico 2010).

Nelle lettere, il contribuente viene invitato a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dove dovrà giustificare le spese sostenute nell’anno 2009.

Il contribuente riceverà  un prospetto “personalizzato” che servirà per fornire le giustificazioni dell’incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno.

In particolare:

1)  la prima colonna del prospetto, conterrà le spese certe (quelle presenti in Anagrafe tributaria);

2)  la seconda colonna, quelle basate su dati certi (casa, mezzi di trasporto, eccetera);

3) la terza colonna, servirà per le integrazioni o le eventuali modifiche fornite dal contribuente.

Un’altra sezione del prospetto consentirà all’interessato di indicare i saldi iniziali e finali dei propri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conto. Informazioni richieste al contribuente in quanto, per il 2009, questi dati non sono nella disponibilità diretta dell’Agenzia delle Entrate.

Con il nuovo redditometro, momento fondamentale sarà il contraddittorio con i contribuenti, vale a dire alla possibilità di presentare tutte le pezze d’appoggio e/o fornire tutti i chiarimenti.

In questo ambito si può far presente di aver avuto altri redditi finanziari non dichiarati in quanto esenti per legge (es. lotterie, eredità, incasso di titoli a scadenza)

In ogni caso, una volta ricevuta la lettera, sarà necessario recarsi all’incontro con i funzionari, sulla base dell’invito” contenuto nella lettera stessa.

All’incontro si svolgerà il contraddittorio che riguarderà le spese certe e contestate, e la disponibilità dei beni accertati e per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento, le spese per investimenti sostenute nell’anno.

Se vengono forniti chiarimenti esaustivi su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, quindi si chiude automaticamente l’attività di controllo.

Se invece non si va al colloquio oppure non si forniscono tutti i chiarimenti richiesti, l’Agenzia approfondisce i controlli, ad esempio tramite indagini finanziarie, come espressamente indicato nella lettera.

Esaurita questa fase l’Agenzia procede convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell’invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e inoltre andrà formulata la proposta di adesione.

immobili

Novità immobiliari applicabili dall’1.1.2014

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.2.2014 n. 2, ha fornito chiarimenti sulle novità norma­tive relative all’applicazione delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare, entrate in vigore l’1.1.2014.

Novità concernenti le imposte d’atto applicabili dall’1.1.2014

Gli atti di trasferimento immobiliare sono soggetti all’imposta di registro con le sole aliquote del 2%, 9% e 12%, a norma del riformulato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ed alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l’una.

Tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie. Sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni, anche previste da leggi speciali, relative agli atti di cessione immobiliare soggetti alle nuove aliquote sopra individuate gli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’1.1.2014 aumentano da 168,00 a 200,00 euro.

Chiarimenti concernenti l’agevolazione prima casa

Per quanto concerne l’aliquota del 2% dell’imposta di registro, essa è applicabile, dall’1.1.2014 (prima operava l’aliquota del 3%) per i trasferimenti di abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che non sono state modificate). Pertanto – chiarisce l’Agenzia – dall’1.1.2014 non hanno più alcuna rilevanza, per l’imposta di registro, le caratteristiche dell’immobile che lo definiscono “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69. Tali caratteristiche, invece, rimangono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima casa in campo IVA. Infine, per quanto concerne l’applicazione dell’agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di trasferimento per successione o donazione, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.

Agevolazioni ancora applicabili

L’Agenzia chiarisce che le seguenti agevolazioni continuano ad applicarsi anche oltre il 31.12.2013:

  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo di mediazione entro il limite di valore di 50.000,00 euro (art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010);
  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela-tivi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19 della L. 74/87);
  • l’esenzione da imposta di registro per i verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a 51.645,69 euro (art. 9 co. 9 della L. 488/99);
  • le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009);
  • l’agevolazione, disposta dall’art. 1 co. 737 della L. 147/2013, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (che comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse di 200,00 euro ciascuna);
  • le agevolazioni per i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati in fondi immobiliari chiusi (art. 8 co. 1-bis del DL 351/2001), che consente l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse (200,00 euro ciascuna);
  • l’esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relative ai terreni, ai fabbricati ed alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015