inps

Inps: In arrivo avvisi di addebito per artigiani e commercianti

L’INPS sta procedendo alla formazione degli avvisi di addebito nei confronti degli artigiani e commercianti, i quali non hanno ottemperato al pagamento della rata in scadenza a novembre 2013. A renderlo noto, è lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 3156/2014.

L’INPS all’interno del proprio sistema di recupero crediti, prima di procedere alla iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari“, cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.

L’avviso bonario,  concede al debitore l’ultima possibilità di regolarizzare la propria situazione, entro 30 giorni, anche mediante richiesta di pagamento dilazionato; scaduto tale termine l’INPS passerà all’avviso di addebito, che prevede il recupero contributivo anche a mezzo coattive mediante l’Agente della riscossione.

Gli avvisi bonari che hanno per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviati a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”.

La visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:

Posizione assicurativa“: Avvisi Bonari;

Comunicazione bidirezionale”: Avvisi bonari.

Gli avvisi bonari relativi alla rata contributiva scaduta a novembre 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti saranno visualizzabili a partire dal  prossimo 15 marzo 2014, gli avvisi bonari saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del cassetto previdenziale artigiani e commercianti, raggiungibile, sul sito dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso: “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” –> “posizione assicurativa” –> “avvisi bonari”.

Successivamente, sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita e sarà visualizzabile al seguente indirizzo: “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” –> “comunicazione bidirezionale” –> “avvisi bonari”.

Qualora il pagamento fosse stato effettuato, è necessario semplicemente comunicare gli estremi del versamento effettuato mediante modello F24 chiamando il call-center dell’INPS 803164, per consentire un rapido abbinamento del pagamento. In caso di mancato pagamento, invece, l’importo sarà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

registri contabili

Pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri

Entro il 17.3.2014 (il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.

L’obbligo di versamento permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.

Soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti al versamento le società di capitali (es. spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 c.c.) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c.

Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Trib. Udine 7.3.96).

Ammontare della tassa

L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2014.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento sono differenti, a seconda che la società si trovi:

  • nel primo anno di attività;
  • negli anni successivi.

Primo anno di attività

Per le società costituite dopo l’1.1.2014 e che si trovino, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della pre¬sentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.

Anni successivi

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri sociali” e indicando, quale periodo di riferimento, “2014”.

Gli eventuali crediti compensabili con il modello F24, vantati dal contribuente, possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Prova dell’avvenuto versamento

Se i libri e i registri delle società di capitali vengono presentati prima che sia decorso il termine del 17 marzo, i pubblici ufficiali (es. notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura), senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa (R.M. 20.11.2000 n. 170).

Qualora la richiesta di vidimazione sia successiva al suddetto termine, invece, è necessario esibire la fotocopia del modello F24, attestante il versamento.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA PER L’ANNO 2013

Entro il 17.3.2014 (in quanto il 16.3.2014 cade di domenica), i soggetti tenuti alla presentazione della dichia-razione IVA relativa al 2013 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2014 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.

Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 17 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.

Presentazione della dichiarazione IVA “in via autonoma”

Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, dunque, risultare esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA preclude la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze previste dal modello UNICO (circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1).

Di conseguenza, il saldo IVA risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 17.3.2014;
  • ovvero, in forma rateale, con una maggiorazione pari allo 0,33% mensile dell’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2013.

Limite minimo

Il versamento è dovuto se di importo pari o superiore a 11,00 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione).

Rateizzazione del versamento

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove.

Modalità di rateazione

Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
  • il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (17 marzo) e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti);
  • la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Nel 2014, le rate successive alla prima scadono quindi il 16 aprile, il 16 maggio, il 16 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 17 novembre (il 16 è domenica).

Indicazione nel modello F24

Trattandosi di importo rateizzabile, nella colonna rateazione dovrà essere indicato:

  • il numero della rata oggetto del pagamento;
  • il numero di rate complessivo.

Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”.

Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”.

Codice tributo per il pagamento degli interessi

Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.

sabatini

La nuova legge Sabatini

Gli investimenti che rientrano nei finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini 2014 sono acquisto di nuove attrezzature, macchinari, beni strumentali, impianti e piani di investimento indirizzati anche ad un potenziamento della propria capacità informatica (hardware e software indistintamente).

Gli investimenti devono essere  finalizzati alla produzione e allo sviluppo e non devono essere  ceduti nel corso dei successivi tre anni; quanto ai tassi di resa, i finanziamenti agevolati configurati dalla legge Sabatini 2014 si sostanziano in un 2,75% con possibilità di ottenere una copertura totale delle spese da dover effettuare.

Il minimo importo previsto per accedervi è 20.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro, e la durata massima prevista ammonta a 5 anni.

Le richieste per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014

La presentazione delle domande avviene tramite le banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione ratificata da Ministero, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana inviando una mail tramite PEC e specificando il possesso dei requisiti richiesti.

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

Spese non agevolabili

NON SONO FINANZIABILI AUTOVETTURE – FABBRICATI E OPERE MURARIE

 Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo, nonché gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie, non essendo classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4.

Acquisto di un impianto fotovoltaico

È incluso nell’ambito applicativo dell’agevolazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico fun­zionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nei vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate; si tratta, secondo quanto affermato in maniera approssimativa dal MISE, di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3”.

equitalia

I debiti iscritti a ruolo possono essere saldati senza pagare gli interessi

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), all’art. 1 commi 618-623 prevede la possibilità di saldare i debiti inclusi in ruoli emessi dagli uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni ed affidati alla riscossione entro il 31 ottobre
2013 senza versare gli interessi

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DEL DEBITO
Tutti i contribuenti possono accedere al beneficio quando il debito è portato da ruoli emessi da determinati soggetti, indipendentemente dal tipo del debito, ed affidati al concessionario per la riscossione, entro il 31 ottobre 2013.
I ruoli sanabili, come previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 618, sono soltanto quelli emessi da:
1. uffici statali,
2. agenzie fiscali;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni.
N.B. non sono agevolabili i ruoli relativi a contributi Inps e Inail
LA SOMMA DOVUTA A SALDO DEL RUOLO
La norma prevede espressamente le somme che il contribuente è tenuto a pagare e quelle che sono escluse.
Non sono dovute:
le somme a titolo di interessi per ritardate iscrizione a ruolo (ex art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
le somme a titolo di interessi di mora (ex art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
Sono invece dovute:
le somme originariamente iscritte a ruolo (indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria);
le somme a titolo di sanzioni;
le somme a titolo di remunerazione del servizio della riscossione (aggio) ed il rimborso di eventuali spese per azioni esecutive intraprese (ex D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17).
L’agevolazione consiste nell’azzeramento di quanto dovuto a titolo d’interessi Il contribuente può decidere liberamente quali ruoli sanare.
INIZIATIVA E VALUTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE
Precisato che la definizione dei ruoli non è obbligatoria ma è una possibilità alla quale il contribuente può accedere usufruendo dell’agevolazione prevista, è opportuno sottolineare che l’iniziativa è esclusivamente del debitore il quale, pertanto, non
riceverà alcuna comunicazione da parte di Equitalia che indichi le posizioni sanabili.
È onere del contribuente prendere coscienza della propria situazione, valutare la convenienza o meno di sfruttare la norma agevolativa.
In relazione alla valutazione, prettamente di natura economica, l’interessato dovrà da una parte confrontare il debito complessivo con l’importo dovuto e, dall’altra, tener conto della liquidità e della possibilità di accedere ad altre forme di pagamento del debito (per esempio attraverso unarateizzazione).
LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, al 15 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate sospende la riscossione dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolazione. Ciò significa che saranno sospese anche le
eventuali azioni esecutive intraprese.
Per il medesimo periodo per il quale è sospesa la riscossione sono sospesi anche i termini di prescrizione
LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO
Dopo il versamento il contribuente non è tenuto ad alcuna attività particolare nei confronti dell’ente creditore. È l’agente della riscossione che entro il 30 giugno 2014 deve comunicare agli enti creditori l’avvenuto pagamento da parte dei debitori.
L’agente della riscossione, sempre entro il 30 giugno 2014, dovrà inoltre comunicare agli interessati, a mezzo posta ordinaria, l’avvenuta estinzione del debito.

stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014

Innanzitutto vediamo le misure adottate a favore di cittadini e famiglie.

Il nuovo Fondo “taglia cuneo

Istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, che riduce le tasse sul cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e imprese. Il Fondo è alimentato dai risparmi della spending review e dalle risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche “una tantum”.

Riduzione dell’Irpef per i lavoratori

Del taglio al cuneo fiscale (la differenza tra il costo del lavoro a carico dell’impresa e lo stipendio netto del lavoratore) che parte nel 2014 con oltre 2,5 miliardi, più della metà, cioè 1,56 miliardi (1,7 miliardi a regime, dal 2015) serviranno a ridurre l’Irpef per le fasce medio-basse.

A 15 mila euro l’incidenza Irpef per un lavoratore senza figli scende dal 14 al 12,57%. Per andare al concreto, chi si trova nella fascia di reddito tra i 15 mila e i 18 mila euro potrà avere uno sgravio medio di oltre 200 euro annui.

A sostegno del lavoro e di chi lo ha perso

Per l’anno 2014 finanziati con 600 milioni di euro gli ammortizzatori sociali in deroga, con 40 milioni i contratti di solidarietà e con 50 milioni la cassa integrazione guadagni straordinaria; 30 milioni di euro vanno inoltre a finanziare la cassa integrazione in deroga anche per il settore della pesca. Altri 50 milioni di euro andranno ad incrementare del 10%, sempre per il 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60% al 70%.

Esodati

È stato finanziato, con un impegno di 950 milioni nel periodo 2014-2020, un ulteriore intervento a favore degli esodati, ampliando prima di 6 mila unità e poi, nel corso dell’esame alla Camera, di ulteriori 17 mila, la platea dei salvaguardati, per un totale di oltre 23 mila persone. Nel complesso, ad oggi, sono stati tutelati 160 mila lavoratori.

 Indicizzazione delle pensioni

In materia di rivalutazione delle pensioni dal 2014 l’indicizzazione sarà al 100% per gli assegni fino a 1.500 euro lordi, al 95% (il testo approvato dal Senato prevedeva il 90%) per le pensioni fino a 2.000 euro lordi, al 75% per quelle fino a 2.500 euro lordi e al 50% per gli importi fino a 3.000 euro lordi. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 3.000 euro lordi si prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 per la sola fascia di importo fino a questa stessa cifra e del 45% sull’intero trattamento pensionistico per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Allentata la stretta di Equitalia

Prevista la possibilità di pagare le cartelle esattoriali senza interessi: la “rottamazione” delle cartelle Equitalia varrà solo se il contribuente pagherà in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, le somme dovute.

Via l’importo minimo dell’imposta di bollo

Eliminato, dal 2014, l’importo minimo di 34,20 euro dell’imposta di bollo sui conti titoli. Aumenta a 14 mila euro l’imposta massima sui soggetti diversi dalle persone fisiche.

 Misure per le imprese

Riduzione della pressione fiscale per le imprese

Vale 3,3 miliardi nel prossimo triennio (1 miliardo nel 2014, 1 miliardo e 100 milioni nel 2013, 1 miliardo e 200 milioni nel 2016), il taglio al cuneo fiscale a beneficio delle imprese, che passa attraverso il taglio dei premi e dei contributi obbligatori Inail.

L’altro fronte di taglio al cuneo favorevole ai datori di lavoro prevede l’applicazione a regime della defiscalizzazione Irap sulle nuove assunzioni e l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in contratti a tempo indeterminato. Vuol dire 15 mila euro di deduzione per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, con un aumento effettivo e verificabile della base occupazionale complessiva, con un effetto stimato di almeno 135 mila nuove assunzioni.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%.

Potenziamento dell’Aiuto alla crescita economica (Ace)

È stato potenziato l’Ace, l’“Aiuto alla crescita economica”, finalizzato a incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, attraverso l’incremento per il triennio 2014-2016 del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. L’aliquota percentuale per il calcolo di questo rendimento, fissata al 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013), salirà nei prossimi tre anni rispettivamente al 4, al 4,5 e al 4,7%.

 Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi

Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 600 milioni di euro in tre anni (200 milioni l’anno per il 2014, il 2015 e il 2016).

Erogati 225 milioni di euro a valere sul medesimo Fondo di garanzia per le Pmi per la patrimonializzazione dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, per quelli che nei prossimi 24 mesi realizzeranno operazioni di fusione al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e per quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Sostegno finanziario alle imprese

Per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel turismo autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

All’incremento per il 2014 del Fondo per la crescita sostenibile sono invece destinati 100 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015.

Allentamento dei vincoli del patto di stabilità dei Comuni

Deciso l’allentamento del patto di stabilità interno per un miliardo, consentendo ai Comuni che ne hanno la possibilità di far ripartire immediatamente i cantieri e le piccole opere, un impulso importante per la ripresa dell’economia.

Previsto che, per l’anno 2014, la quota del 50% del contributo complessivo assegnato alle Regioni dal patto regionale verticale incentivato (1.272 milioni di euro) sia distribuita, da ciascuna Regione, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Finanziamenti per le infrastrutture

Previsti, tra le altre cose, 401 milioni di euro tra il 2014 e il 2017 per il Mose e 335 milioni per il 2014 in favore dell’Anas (ulteriori 150 milioni per il 2015), da utilizzare, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione di interventi già previsti, per finanziare la realizzazione di nuove opere.

A “Rete ferroviaria italiana” vanno 500 milioni di euro per il 2014, per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e interventi per la velocizzazione del corridoio adriatico, per i nodi e l’interoperabilità.

Previste poi, tra le altre cose, risorse per i lavori della Salerno- Reggio Calabria, per la terza corsia della Venezia-Trieste e della tratta autostradale Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia.

Stanziati, per la realizzazione di impianti sportivi, 45 milioni di euro in tre anni (10 milioni per il 2014, 15 milioni per il 2015 e 20 milioni per il 2016), con l’introduzione di norme di semplificazione per la costruzione di nuovi stadi, escludendo però che insieme ad essi possano essere realizzati nuovi complessi di edilizia residenziale.

Autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga.

Destinata una parte delle risorse presenti nel Fondo “sblocca cantieri” ad interventi per la realizzazione di ponti e gallerie e prioritariamente ad opere stradali per la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici.

Finanziamenti per i trasporti

Per potenziare il trasporto pubblico locale e affrontare il problema dell’anzianità del parco veicoli italiano, che ha un’età media di 11 anni contro una media europea di 7,7 anni, stanziate risorse pari a 500 milioni di euro. All’acquisto di materiale rotabile su gomma sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2105 e 2016, mentre 200 milioni di euro serviranno nel 2014 ad acquistare materiale rotabile ferroviario.

Per interventi a favore del settore dell’autotrasporto autorizzata per il 2014 la spesa di 330 milioni di euro.

Per garantire l’operatività delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera stanziati 2 milioni di euro per il 2014 e previste risorse pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

Si continua a puntare sui bonus edilizi come leve di sviluppo del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. Confermati anche per il 2014 entrambi gli ecobonus, senza riduzioni di aliquota: al 65% quello per gli interventi di riqualificazione energetica (diventerà del 50% per il 2015) e al 50% quello per le ristrutturazioni edilizie (diventerà del 40% per il 2014).

Politiche di coesione

Impegnate risorse significative per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale. Assegnati 54,8 miliardi per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo Fas), l’80% dei quali a favore del Mezzogiorno. Per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell’Unione europea assegnati 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive.

 Nuove misure per la casa e gli inquilini

L’imposta unica comunale (IUC)

La Legge di Stabilità riordina l’intero sistema della tassazione locale, mettendo l’Italia in linea con gli altri paesi europei. Viene istituita l’Imposta unica comunale in materia immobiliare (IUC), che si articola in tre componenti: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare appunto i servizi indivisibili, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La IUC si fonda su due presupposti impositivi, uno basato sul valore dell’immobile e l’altro relativo alla fruizione dei servizi comunali, collegato all’utilizzo dello stesso immobile. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune può ridurla sino all’azzeramento o anche aumentarla, però con il vincolo che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare l’aliquota massima IMU consentita per il 2013. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille.

Semplificazioni per i contribuenti

Per ridurre gli effetti negativi esercitati dall’incertezza in cui, per settimane e mesi, sono stati tenuti i cittadini e gli intermediari in merito alle decisioni finali dello Stato e dei Comuni, chi ha pagato la seconda rata IMU entro il 16 dicembre con un pagamento insufficiente potrà saldare entro giugno 2014 senza sanzioni. Le date dei versamenti dell’addizionale TARES e del conguaglio IMU 2013 a carico dei contribuenti sono state unificate nella data del 24 gennaio 2014.

Detrazioni per la prima casa

Stanziati, per il 2014, 500 milioni di euro per finanziare la previsione da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le imprese deducibilità degli immobili strumentali

Sia per le imprese, sia per i professionisti, l’IMU relativa agli immobili strumentali diventa deducibile per il 20% ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Resta inalterata la indeducibilità per gli altri immobili, come pure la indeducibilità ai fini IRAP.

Il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa

Istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Destinate al Fondo risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. Anche il plafond del Fondo di garanzia per le giovani coppie pari a 80 milioni di euro viene trasferito in questo Fondo.

Inquilini tutelati: stop agli affitti in nero

Il pagamento degli affitti, ad eccezione delle case di edilizia economica e popolare, dovranno essere pagati solo con sistemi tracciabili e non più in contanti.

Razionalizzazione delle spese

Dismissioni

La Legge di Stabilità prevede di reperire nel triennio risorse pari ad almeno 1,5 miliardi (500 milioni nel 2014) grazie alla vendita di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della Difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

Interventi sul pubblico impiego

Disposto che per il triennio 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resti fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013. Non ci sarà quindi nessun adeguamento fino al 2017.

Prorogata a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010.

Ridotte le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni e prevista la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza.

Spending review nel settore pubblico

Affidato al Commissario straordinario per la spending review il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle Regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016.

Tetto al cumulo tra pensione e reddito nella pubblica amministrazione

Le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i contratti in corso, non potranno erogare ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici e vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che eccedano il limite fissato di circa 300 mila euro annui.

Imposta di bollo sulle comunicazioni dei prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari passa, a partire dal prossimo anno, dall’1,5 al 2 per mille, con un recupero di risorse stimato in circa 900 milioni di euro.

La “Web tax

I giganti del Web, da Google ad Amazon, vedranno fatturati gli acquisti di spazi pubblicitari on line e per il diritto d’autore, fino ad oggi fatturati in altri Paesi con regimi fiscali agevolati, ad esempio l’Irlanda.

 

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Tasso di interesse legale – Riduzione all’1% dal 2014 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

1) Riduzione all’1% del tasso di interesse legale

Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2) Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1% si applica dall’1.1.2014.

3) Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1) Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi­mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

  • al 2,5%, fino al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

3.2) Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione all’1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale

3.3) Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dell’1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

4) Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1% dall’1.1.2014, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

 

redditometro

“Il Nuovo redditometro”

L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantifi­ca­zione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.

L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del “redditometro”. Il DM 24.12.2012 ha emanato le disposizioni attuative della nuova disciplina e l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 31.7.2013 n. 24, ha diramato i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito appli­ca­tivo del c.d. “nuovo redditometro”.

Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:

  • è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall’Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
  • opera solo a partire dai controlli sull’anno 2009;

L’Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, proce­de­re subito con la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.

In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l’accertamento, siccome il contri­buen­te può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l’entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.

Se viene notificato l’accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall’Agen­zia delle Entrate.

È importante rammentare che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è specificato che nell’ac­cer­tamento bisogna indicare i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.

Il contraddittorio verrà focalizzato:

  • sui dati “certi” così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
  • sulle spese presunte legate ad esempio al mantenimento di beni nella disponibilità del con­tribuente;
  • sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
  • sulla quota di risparmio formatasi nell’anno.

Solo nel momento in cui il soggetto verificato non sia in grado di giustificare le incongruenze in re­la­zione a tali dati, che come detto sono in gran parte derivanti da elementi certi, allora saranno og­getto di contraddittorio anche le medie ISTAT sulle spese delle famiglie.

Il primo momento di confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell’invito a comparire.

Tramite tale atto, il contribuente viene invitato, appunto, a comparire per fornire dati e notizie rilevan­ti nonché per esibire documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell’anno, o alle spe­se presunte dal DM 24.12.2012, relative al mantenimento di beni nella sua disponibilità, come auto­vetture, natanti e immobili.

Ricevuto l’invito a comparire, il contribuente ha l’obbligo di presentarsi alla data fissata per l’incon­tro e, se le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica potrà subito essere archiviata.

Occorre evidenziare che:

  • la mancata comparizione del contribuente può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
  • in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a seguito di circostanziata e spe­ci­fica richiesta contenuta nell’invito non potranno più essere utilizzati in momenti pro­ce­dimentali successivi (ciò non succede se nell’invito è presente un generico invito a pro­durre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).

Dopo l’invito a comparire, se il contribuente non ha fornito giustificazioni sul “come” è stato in gra­do di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state ritenute idonee per archi­viare la pratica, verrà emesso un invito al contraddittorio, finalizzato all’accertamento con adesione.

Nell’invito sono contenute le imposte che si presumono evase.

Il contribuente, nel momento in cui riceve l’invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:

  • bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche in forma rateale senza la ne­ces­sità di prestare alcuna garanzia;
  • le sanzioni da infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.

 Se l’Agenzia delle Entrate e il contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l’avviso di accertamento, che contiene l’intimazione al pagamento delle somme pretese.

Ove venga proposto ricorso occorre pagare, entro 60 giorni dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di imposta.

Bisogna mettere in risalto che, ricevuto l’accertamento, il contribuente può:

  • prestare acquiescenza, fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le som­me entro 60 giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
  • definire le sole sanzioni fruendo della loro riduzione a un terzo, potendo ricorrere per la sola imposta (gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro 60 giorni);
  • presentare ricorso (dopo la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite conciliazione giudiziale, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia);
  • se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di fronte al giudice, un accordo di mediazione, con possibilità di negoziare la pretesa (in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia).

Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall’Agenzia delle Entrate:

  • non sussiste;
  • oppure sussiste, ma in misura inferiore.

 A tal fine, bisogna documentare il possesso di:

  • redditi esenti totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come gli interessi attivi bancari, i divi­dendi derivanti da partecipazioni “non qualificate”, i proventi dei fondi comuni di investi­mento;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato e su altre ob­bli­ga­zio­ni, i proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
  • redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (si può trattare di somme non soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
  • redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta.

.Ferma restando la necessità dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato, ogni persona fisica, quindi, potrebbe essere accertata.Si rammenta però che l’Agenzia delle Entrate, pur non effettuando nessun riferimento quantita­ti­vo, ha affermato che i controlli verranno indirizzati solo nei confronti dei soggetti che presentano scostamenti di rilievo.

L’Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. “redditometro”, considera, principalmente:

  • le spese “certe”, che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su da­ti oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
  • le spese “per elementi certi”, legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è mes­sa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del pos­ses­so dell’auto o della barca;
  • le spese “per beni e servizi di uso corrente”, ovvero le medie ISTAT;
  • la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
  • la quota di risparmio formatasi nell’anno.

Le spese connesse all’abitazione rappresentano una delle macro-aree più signi­fi­cative del c.d. “redditometro”.

Per prima cosa, viene individuata l’abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:

  • in proprietà o altro diritto reale come l’usufrutto;
  • in locazione o in leasing immobiliare;
  • in uso gratuito (comodato).

Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.

Relativamente alle spese di gestione:

  • le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntual­men­te rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
  • per le spese relative a elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, vale quanto detto nel punto precedente;
  • per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pub­bli­ca utilità, con l’eccezione del riscaldamento centraliz­za­to, per il quale può anche valere la media ISTAT;
  • per i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, si fa rife­ri­men­to alla media ISTAT;
  • per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell’atto di acquisto dell’immobile;
  • per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall’INPS.

I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all’effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interes­si di mora.

Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rap­por­tato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.

L’Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contri­buen­te e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli oneri detraibili e risultante da dati certi.

Ai fini del c.d. “redditometro” vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risul­ta­no nella disponibilità del contribuente o in leasing.

In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei kilowatt, la spesa per carbu­rante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.

Veicoli in leasing

Le spese per istruzione derivano dai dati disponibili in Anagrafe tributaria, con l’eccezione di quelle relative ai libri scolastici e alle rette per le scuole, ove, se l’informazione non è conosciuta, si fa riferimento alla media ISTAT.

La spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell’anno del sostenimento.

Nel sistema precedente, invece, l’incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conse­­guiti, per quote costanti, nell’anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.

Gli investimenti, però, non vengono valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto:

  • sia del mutuo o del finanziamento ottenuto per l’acquisto;
  • sia dei disinvestimenti netti effettuati nei quattro anni precedenti.

Gli esborsi che l’Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all’acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d’arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.

Le spese che derivano dalle indagini ISTAT sono prese come parametro per la determinazione dell’imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le medie ISTAT saranno utilizzate solo in via residuale, al fine di integrare gli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

responsabilità solidale

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

In materia di responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti di opere e servizi per le obbligazioni derivanti dagli stessi, per gli obblighi retributivi, previdenziali e as­si­cu­rativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è intervenuto il DL 28.6.2013 n. 76 (c.d. “decreto Lavoro”), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella L. 9.8.2013 n. 99.

Quest’ultimo provvedimento:

  • non ha apportato direttamente modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra com­mittente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi contenuta nell’art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
  • ma si è limitato a delineare con maggior precisione l’ambito di operatività di tale disciplina, allo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi.

Il citato articolo individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto/subappalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto. Resta, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il DL 76/2013 convertito nella L. 99/2013, all’art. 9 co. 1, stabilisce espressamente che il regime di responsabilità solidale di cui si tratta trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Am­ministrazioni.

Circa la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 ad ulteriori e diverse tipologie contrattuali, il Ministero del Lavoro (interpello 27.1.2012 n. 2 e nota 19.3.2012 n. 5508) ha ribadito che, in base alla lettera della legge, le tutele offerte dalla responsabilità solidale risultano applicabili alle sole fattispecie riconducibili allo schema negoziale dell’ap­pal­to/sub­ap­­palto;

Nell’ambito sopra individuato, sono responsabili solidali:

  • il committente (che non rientri nelle esclusioni di seguito specificate), chiamato a rispon­de­re in solido:
  1. sia con l’appaltatore;
  2. che, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi;
  • in caso di subappalto, l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei sub­ap­paltatori, con applicazione, nei rapporti tra appaltatore (“committente” nel subappalto) e subappaltatore, dei medesimi principi regolanti il rapporto (scaturente dal contratto “princi­pa­le”) tra committente e appaltatore.

Al riguardo, pur nel silenzio della legge e della prassi amministrativa, deve però ritenersi che, qua­lora il committente dell’appalto sia una persona fisica non esercente attività di impresa o profes­sio­nale (si pensi al committente “privato”, senza dipendenti o datore di lavoro di una colf, che stipuli un contratto di appalto per la costruzione di una casa su un suo terreno) e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subap­palto, tra appaltatore e subappaltatore.

Secondo quanto statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013, le disposizioni di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 non si applicano, altresì, quando il committente sia una Pubblica Am­ministra­zio­ne di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165.

La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell’appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003:

  • comprende:
  1. i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  2. i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  3. i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap­pal­to/subappalto;
  4. le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi;
  • non comprende (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inadempimento):
  1. le sanzioni amministrative;
  2. le sanzioni civili.

L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al commit­tente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.

Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il cor­rispet­tivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’ina­dempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori diret­ta­mente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 operano a favore:

  • dei lavoratori dell’appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori, creditori di som­me a titolo di retribuzione per essere stati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio oggetto dell’appalto/subappalto sulla base:
  1. non solo di un contratto di lavoro subordinato;
  2. ma, come statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 5/2011 e lettera circ. 7258/2013), anche di un “contratto di la­vo­ro autonomo”;
  • degli Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione (contributi previdenziali e premi assicurativi).

I soggetti tutelati dalla responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 (lavoratori, come sopra individuati, e Istituti previdenziali e assicurativi) possono farla valere entro il termine di decadenza di due anni:

  • dalla cessazione dell’appalto;
  • ovvero, in caso di subappalto, dalla cessazione dei lavori del singolo subappaltatore, in forza del corrispondente contratto, indipendentemente dalla cessazione del contratto di appalto “principale” di cui sopra.
pec

Attivazione PEC e comunicazione al Registro delle Imprese per le ditte individuali

Entro il 30/06/2013, le ditte individuali devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese

La PEC (posta elettronica certificata) è l’equivalente di una posta elettronica tradizionale che ha in aggiunta caratteristiche di certificazione e sicurezza della trasmissione. La Posta Elettronica Certificata è quindi un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l‘invio e la consegna di documenti informatici. Il gestore di posta elettronica certificata infatti fornisce al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Le informazioni contenute nella trasmissione vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono opponibili a terzi. La PEC sostituisce la raccomandata con ricevuta di ritorno nei rapporti ufficiali con altri soggetti che dispongono di posta certificata.

Le richieste di variazione inviate alla C.C.I.A.A. dopo il termine del 30 giugno non saranno evase se non corredate dell’indirizzo PEC.

impresa

Circolare: nuove opportunità imprenditoriali con la microimpresa

Se non hai ancora un lavoro, se desideri avviare una tua attività e ritieni di possedere capacità imprenditoriali, ti offriamo una grande opportunità di auto-impiego grazie alle agevolazioni previste per la microimpresa. Attraverso questo strumento, ti permettiamo di accedere ad agevolazioni finanziarie in tempi certi, mettendo tua disposizione tutta la nostra esperienza per concretizzare il tuo progetto imprenditoriale.

I destinatari

Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione nei settori della produzione di beni o fornitura di servizi.

L’iniziativa deve essere realizzata attraverso una delle seguenti tipologie societarie:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice

Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative,le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per presentare la domanda, almeno la metà dei soci, che detenga una percentuale di quote di partecipazione pari almeno alla metà del capitale sociale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • maggiore età alla data di presentazione della domanda
  • non occupazione alla data di presentazione della domanda
  • residenza nel territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
  • Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda

Cosa si può fare

Le iniziative agevolabili possono riguardare:

  • produzione di beni
  • fornitura di servizi

Il commercio è escluso.

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. In particolare sono escluse:

  • produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE
  • pesca e acquacoltura

Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi.

L’investimento complessivo non può superare i 129.114 euro, IVA esclusa.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati. 

Le agevolazioni previste

Le agevolazioni per la realizzazione delle iniziative consistono in:

  • agevolazioni finanziarie per investimenti
  • spese di gestione

Agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

  • per gli investimenti: Un finanziamento a tasso agevolato e un contributo a fondo perduto che coprono il 100% degli investimenti ammissibili
  • per la gestione: Un contributo a fondo perduto per le spese relative al primo anno di attività

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente i 100.000 euro. L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione, nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso). Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio secondo il quale l’importo del finanziamento a tasso agevolato non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse.

Il tasso di interesse applicato è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento attualmente inferiore al 1%.

Il finanziamento a tasso agevolato non deve essere assistito da garanzie ed è rimborsabile in sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate. 

Le spese ammissibili

Le spese d’investimento e di gestione considerate ammissibili ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono:

  • per gli investimenti:
  1. attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
  2. beni immateriali a utilità pluriennale
  3. ristrutturazione d’immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli
  4. investimenti (es. investimento 100.000,00 spese di ristrutturazione agevolabili €. 10.000,00 max)
  • per la gestione:
  1. materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo
  2. utenze e canoni di locazione per immobili
  3. oneri finanziari
  4. prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati

NOTE

  • La spesa per l’IVA non è ammissibile.
  • Le attrezzature e i macchinari possono essere anche usati, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.
  • Le spese considerate ammissibili sono solo quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni (e non alla data di presentazione della domanda ).
  • I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato.