nuovi obblighi per srl negli organi di controllo e revisione

Nuovi limiti nella nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di SRL

PREMESSA

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.

L’ultima modifica, apportata dal DL 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha previsto i seguenti limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl.

NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL

L’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito ha previsto  i seguenti limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;
  • il totale dei  ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore  a 4 milioni di euro;
  • i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 20 unità.

L’art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

  • l’obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
  • la cessazione dell’obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.

ESERCIZI DA CONSIDERARE

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l’art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

Il DLgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell’art. 2543 co. 1 c.c., “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”), già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’at­to costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitu­tivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Ciò perché si voleva che, entro il 16.12.2019, le srl fossero “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da appli­carsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020.

ADEGUAMENTI STATUTARI

Si tenga presente, infine, che, a fronte delle novità sopra riepilogate, lo statuto delle srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal se­guente tenore letterale:

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;
  • La nomina dell’organo di con­trollo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: “La nomina dell’or­gano di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.

Esaminano il caso  in cui, nonostante il superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge, l’assemblea dei soci non provveda  a nominare il collegio sindacale.

Considerato che l’ordinamento societario non prevede per questa fattispecie alcuna specifica sanzione e in applicazione dei principi generali del diritto societario, sembra corretto ritenere che la prolungata omissione dell’assemblea nel nominare il collegio sindacale (obbligatorio) dia luogo ad una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. (scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea”)”.

Nello stesso senso sembra tendere anche la Massima I.D. 3 della Commissione Societaria Notariato Triveneto, che sempre con riferimento alle S.r.l. enuncia che “qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie”.

Se da un punto di vista teorico la soluzione appare piana, dal punto di vista concreto essa è più problematica in quanto è probabile che – soprattutto nelle società di più modeste dimensioni – vi sia la comune volontà dei vari organi sociali nel non costituire l’organo.

In tal caso, gli amministratori si espongono a significative responsabilità in quanto, oltre ad essere responsabili “per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi” derivanti dall’omesso o ritardato accertamento della causa di scioglimento, gli stessi subiscono una notevole limitazione al loro potere gestionale; esso sarà infatti limitato “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”, con la conseguenza che laddove la prosecuzione dell’ordinaria gestione arrechi un danno ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili di codesto danno.

Il secondo profilo meritevole di indagine attiene alla sorte degli atti posti in essere dagli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione) in assenza del collegio sindacale tuttavia obbligatorio per legge; anche in questo caso, appare opportuno procedere in un’ottica di ricostruzione sistematica.

“Nell’ipotesi in cui una s.r.l. sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro”.

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La Nuova Sabatini: tecnologie digitali per le PMI

La misura Beni strumentali (Nuova Sabatini) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura “Nuova Sabatini” sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Tale strumento prevede, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, la concessione di un finanziamento bancario o leasing finanziario a cui si aggiunge un contributo del 2,75 % annuo sugli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali. Tale intervento può beneficiare della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le MICRO e PMI operanti in tutti i settori produttivi che alla data di presentazione della domanda:

  1. hanno sede lavorativa in Italia;
  2. sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
  3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  4. non sono in liquidazione volontaria o  sottoposti a procedure concorsuali;
  5. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  6. NON POSSONO BENEFICIARE delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI CONCEDIBILI PER SINGOLA IMPRESA

Il Mise con la Circolare n. 295900 del 19.7.2019 ha recepito  le modifiche introdotte dall’art. 20 del D.L. 34/2019, che ha elevato a 4 milioni di euro l’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento non superiore a 100mila euro.

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO FINANZIABILE

I programmi di investimento possono riferirsi alle seguenti tipologie d’intervento:

  1. creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  6. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  7. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  8. l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, anche mediante LEASING FINANZIARIO, di :

  1. macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo;
  2. programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  3. software e hardware;

SPESE NON AMMISSIBILI

Non rientrano tra le spese ammissibili:

  1. acquisto di terreni e fabbricati,incluse le opere murarie;
  2. spese per la realizzazione di impianto elettrico e idraulico;
  3. beni usati;

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Le PMI possono accedere ad un finanziamento bancario o in leasing finanziario.

 Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero dello Sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. «industria 4.0»).

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento.

 In particolare, per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

La PMI si deve rivolgere ad una banca, o ad un intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario, e presenta una richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, che deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.

La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, entro la fine del mese successivo alla ricezione della domanda, adotta la relativa delibera di finanziamento e la trasmette al Ministero entro i successivi dieci giorni, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Il Ministero, entro trenta gioni,  adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione,  e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

La PMI, ad investimento ultimato, che deve avvenire entro e non oltre i dodici mesi dalla stipula del contratto di finanziamento pena la revoca della agevolazioni,  compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta unica (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100mila euro, l’agevolazione è erogata alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
  • nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali disponibile nella sezione «Beni strumentali (Nuova Sabatini)» del sito www.mise.gov.it;
  • nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione «Beni strumentali (Nuova Sabatini)»  di cui sopra.

Per le domande che non presentano i requisiti di cui all’art. 20, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2019 e per le quali, quindi, le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU/RQR, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

garanzia giovani

Garanzia Giovani: ecco tutti i dettagli

La Regione Campania istituisce Garanzia Giovani che prevede uno stage in azienda per 6 mesi da parte di un giovane da 19 a 29 anni con   un’indennità di rimborso per i tirocinanti di €. 500,00 (cinquecento/00) a carico della Regione Campania.

Requisiti dell’impresa ospitante:

  • Iscrizione nel registro delle imprese;
  • Sede operativa ricadente nel territorio della Regione Campania;
  • Non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale se non per giusta causa;
  • Non essere ricorsi alla Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi precedenti;
  • Essere in regola con l’applicazione del CCNL;
  • Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
  • Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;

Numero massimo di tirocinanti

  • 1 tirocinante, per le imprese aventi da 1 a 4 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 2 tirocinanti, per le imprese aventi da 5 a 8 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 3 tirocinanti, per le imprese aventi da 9 a 12 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 4 tirocinanti, per le imprese aventi da 13 a 16 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 5 tirocinanti, per le imprese aventi da 17 a 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato;
  • Obbligo di assicurare il tirocinante con polizza antinfortunistica e di responsabilità civile verso terzi; La regione Campania riconosce un contributo per il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti;
  • Durata per i tirocini formativo è di 6 mesi;
  • Il tirocinio non comporta in nessun modo un rapporto di lavoro;
  • Dotarsi di un servizio di Posta Elettronica Certificata e di una Smart Card per la firma digitale;

Requisiti del destinatario

  • Disoccupati da almeno sei mesi;
  • Età compresa tra 18 e 29 anni;
  • Residenza in Italia;
  • Non essere iscritti ad alcuna scuola o università;
  • Iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
  • Non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto;

Modalità di erogazione del finanziamento

L’Inps paga direttamente il tirocinante tramite accredito sul conto corrente bancario un’indennità di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili.

Convegno Bilancio d'Esercizio

24/03/2015 – Convegno: “Le novità del bilancio di esercizio”

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola e l’Associazione dei Dottori Commercialisti – Sezione di Nola hanno organizzato per il giorno 24 marzo 2015 un convegno sul tema “Le novità del bilancio di esercizio” che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’Hotel dei Platani – Sala Congressi – Strada Statale 7 bis 24/28 – Nola (NA).

La partecipazione è gratuita. L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2015 dell’ODCEC di Nola e permetterà, ai partecipanti, di maturare i relativi crediti formativi attribuiti dal CNDCEC (4 crediti FPC per l’intera durata).


PROGRAMMA DELL’EVENTO

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.45 Indirizzi di saluto ed apertura lavori

Dott. Antonio MOLTELO – Consigliere ADC Nola

Avv. Geremia BIANCARDI – Sindaco Comune Nola

Dott. Giovanni PRISCO – Presidente ODCEC Nola

Dott. Michele SAGGESE – Tesoriere ODCEC Napoli

Moderatore: Dott. Giuseppe FRANZESE – Presidente Collegio Sindacale ADC Nola

ore 15.00 Inizio lavori

Relatori:

Dott. Giuseppe CUTOLO – Docente Università degli Studi di Salerno

Dott. Mario PAPA – Direttore Generale Critica Forense Fondazione AIGA T. Bucciarelli

Dott. Nicola PISAPIA – Dirigente CCIAA di Napoli

Programma Argomenti:

  • Le novità del Bilancio di esercizio – Aspetti teorici e pratici
  • Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale
  • La nuova nota integrativa in XBRL – Problematiche nel deposito al Registro delle imprese

Chiusura lavori ore 18.30

Al termine dei lavori è previsto un aperitivo ai colleghi partecipanti all’evento.

Segreterie organizzative

[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”ODCEC Nola”]

Via Anfiteatro Laterizio 220 – 80035 Nola (NA)

tel. 0815125403 – fax 0815126472

sito internet http://www.odcecnola.it 

e-mail odcecnola@tin.it[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”ADC Nola”]

Via Giuseppe Mazzini 55 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

tel. 0815225722 – fax 0810137154[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Ulteriori Informazioni…”]
[contact-form-7 id=”2664″ title=”Ulteriori informazioni convegno”][/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Dichiarazioni d'Intento

Dichiarazioni d’intento: dal 2015 carico dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del D.Lgs. n.175/2014, ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento, tale comunicazione deve essere effettuata, non più dal fornitore del cosiddetto esportatore abituale, ma viene posto in capo all’esportatore abituale.

L’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.

Il fornitore potrà emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva solo dopo che ha ricevuto dal cliente esportatore la dichiarazione di intenti e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate,

Il fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è soggetto ad una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.

Il fornitore dell’esportatore abituale, deve tenere aggiornato il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità e indicare in dichiarazione annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori.

fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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regime dei minimi

Nuovo regime dei minimi in vigore dal 01 Gennaio 2015

L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015, in discussione in questi giorni in Parlamento, introduce un nuovo regime riservato per i piccoli imprenditore, destinato a sostituire gli attuali regimi agevolativi esistenti, a partire dall’anno di imposta 2015.

Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime
forfetario, prevede:

  • la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
  • l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
    l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
  • adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.

Il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che hanno un volume di affari che rientra tra i 15.000 e i 40.000 euro a secondo dell’attività esercitata. Gli imprenditori che hanno questi requisiti rientrano naturalmente nel regime forfettario, tranne che esercitano l’opzione, valida per almeno un triennio, per la determinazione del reddito e dell’iva nei modi ordinari.
Il nuovo regime è assoggettato ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell’Irap pari al 15%. Il reddito imponibile dei nuovi forfettari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi un coefficiente di redditività in base all’attività esercitata.
Il nuovo regime sostituirà, a partire dal 01.Gennaio. 2015 tutti i regimi agevolati oggi in vigore.

Coloro che oggi sono nel regime dei minimi possono restare nell’attuale regime fino a scadenza del periodo agevolato (cinque anni o compimento dei 35 anni di età).

credito d'imposta

Acquistando impianti e macchinari ricevi un CREDITO D’IMPOSTA!

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI!

L’articolo 18 del  Decreto Legge N° 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 prevede che le imprese, che dal 25.06.2014 al 30.06.2015, effettueranno investimenti in impianti e macchinari nuovi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali  degli ultimi cinque periodi.

Hanno diritto al credito d’imposta tutte le imprese anche quelle neo-costituite per le quali tutti gli importi investiti in impianti e macchinari danno diritto al credito d’imposta. Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, e devono essere beni strumentali nuovi. L’importo dell’investimento agevolabile in caso di contratto di appalto si fa riferimento ai costi sostenuti dal committente, per i beni costruiti  in economia si rilevano i costi sostenuti dal 25.06.2014, in caso di leasing l’agevolazione spetta all’utilizzatore rilevando il costo sostenuto dal concedente. Gli investimenti effettuati devono essere di importo superiore ad €. 10.000,00. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nel gruppo 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In conclusione per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali a partire dal 01.01.2016, quelli effettuati nel 2015 il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal 01.01.2017. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione  e non è soggetto al limite della compensazione.

Si decade dal diritto al credito d’imposta:

  1. se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
  2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

 

POS

Le imprese sono obbligate a dotarsi di un POS

Dal 30 Giugno le imprese ed i professionisti sono tenute ad accettare pagamenti con bancomat o carte di credito per operazioni al di sopra dei 30 Euro.

La norma, introdotta con l’art. 15 del decreto legge N° 179/2012 è stata oggetto di diverse proroghe.
Il punto fondamentale è che se da una parte la legge è operativa, quindi in teoria tutti i negozi e i commercianti sono obbligati ad avere le macchinette per accettare i pagamenti con il bancomat, dall’altra la stessa norma non prevede alcuna sanzione. Significa che se, per ipotesi, il cliente vuole pagare con il bancomat e il professionista, o il commerciante, sono impossibilitati ad accettare il pagamento perché sprovvisti di POS, il risultato è che il cliente, nonostante la legge, sarà costretto a pagare in contanti.

Infatti in risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.

Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista o l’esercente ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.
Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.
In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.

I costi per le imprese ed i professionisti sono abbastanza elevati:

  1. Costo di installazione del POS che va dai 10,00 Euro ai 28,00 Euro mensili;
  2. Costo della transazione che si divide in costo della telefonata al numero di telefono del gestore e commissioni sulla transazione che possono arrivare fino ad un massimo del 2% sull’importo transato.
finanziamento

Finanziamenti per lo star up delle imprese

La  Regione Campania ha previsto finanziamenti per lo start up delle nuove imprese, finalizzato a favorire il lancio di nuove iniziative imprenditoriali all’interno del territorio della regione.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne e ai giovani con età anagrafica inferiore ai 35 anni, che hanno bisogno di finanziamenti per poter sviluppare  la propria idea di impresa.

Il bando prevede infatti la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato da restituire entro  7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi.

L’investimento minimo da richiedere è di 25 mila euro fino ad un massimo di 250 mila euro

Le domande si presentano solo telematicamente attraverso Sviluppo Campania.

Si possono iniziare a presentare le domande di finanziamento dal 29 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014