Coronavirus enti locali italia decreto legge

Circolare esplicativa al D.L. 18/2020 per i revisori dei conti degli enti locali

Questa Circolare non ha alcuna valenza istituzionale, né tantomeno carattere imperativo, ma ha solo l’obiettivo di fornire agli operatori del Settore Enti Locali, ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono interessati da rapporti con tali enti, chiarimenti e commenti personali circa le disposizioni emanate dal Governo con il Decreto-legge N° 18/2020 “CURA ITALIA”.

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Tale disposizione normativa prevede la sospensione di tutti i termini (perentori, ordinatori, decadenziali ed endoprocedimentali) a disposizione dell’Amministrazione Pubblica nella fase di iniziativa, istruttoria e decisoria di procedimenti amministrativi (legge n. 241/1990) avviati su istanza di parte o d’ufficio nel periodo 23 febbraio 2020 e 15 aprile 2020.

Nel caso in cui l’istanza di parte manifesti una particolare urgenza, per esempio legata all’emergenza ed indispensabile per fronteggiare la stessa, gli Uffici della PA, opportunamente organizzati, devono assicurare la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine ragionevole e con priorità rispetto alle altre istanze, nonché rispetto ad altri procedimenti in essere non urgenti e/o avviati d’ufficio.

Si considerano prorogati fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ciò significa che i documenti amministrativi appena citati continueranno ad esplicare i propri effetti ben oltre la loro scadenza originaria fissata all’atto del rilascio. Si tratta di una disposizione molto importante, in quanto molti di questi documenti, grazie alla proroga, consentiranno ai legittimi possessori di poter affrontare l’emergenza.

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, per ovvie ragioni.

Inoltre sono sospesi fino al 30 Giugno 2020 i provvedimenti di esecuzione per il rilascio degli immobili anche non abitativi

Articolo 107

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

Iltermine di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, già prorogato al 31 marzo 2020 dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, poi ancora prorogato di un mese dal Ministro dell’interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020.

Per i Comuni il termine di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è stato prorogato al 31 maggio 2020.

Il termine ultimo per l’approvazione dello schema di Rendiconto in Giunta Comunale è fissato al 20 aprile 2020 secondo quanto previsto dall’art 239 lett. D del D. Lgs.vo 267/2000.

Nello specifico il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è prorogato:

  • al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di conseguenza, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
  • al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (gli enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti (settore sanitario) di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011).

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione definitiva del rendiconto 2019 da parte del Consiglio;

  • al 30 giugno 2020, da parte della Giunta Regionale,  i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 118/2011, lett. b), punto i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale);
  • al 31 luglio 2020, da parte della Giunta Regionale,il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale;
  • al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione da parte degli enti locali delle tariffe Tari e Tari corrispettivo (precedentemente fissato al 30 aprile 2020).

I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

  • al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione (ordinariamente fissato al 31 luglio dall’articolo 170 comma 1 del TUOEL);
  • al 30 giugno 2020 i termini relativi alla deliberazione dello stato di deficitarietà e dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del TUOEL;
  • al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato in deroga, esclusivamente per il 2020, all’articolo 264 comma 2 del TUEL;
  • al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l’anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, all’articolo 243-quinquies;
  • a 180 giorni i termini di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e 143 del Testo unico degli enti locali.

Il decreto in esame dispone, inoltre, il differimento dei seguenti termini, fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

  1. il termine di cui all’articolo 141, comma 7, (sospensione consigli comunali e provinciali, nonché nomina Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente) è fissato in centottanta giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 3, (il Prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1, ovvero di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale) è fissato in centotrentacinque giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 4, (emanazione decreto di scioglimento del Comune), è fissato in centottanta giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 12, (durata della sospensione degli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, in attesa del decreto di scioglimento) è fissato in centocinquanta giorni

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)

In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare:

  1. la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso; (la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell’approvazione del consuntivo 2019 – n.d.r.).
  • i proventi, anche integralmente, delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del TUOEL.

Art. 110

(Rinvio questionari Sose)

Questa disposizione prevede lo slittamento dagli originari 60 giorni,   dalla pubblicazione del D.M. 22.11.2019 pubblicato sulla G.U. N° 279 del 28.11.2019 (scadenza 27 gennaio 2020) a 180 giorni (26 maggio 2020), del termine di cui, relativo alla scadenza per la compilazione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE (determinazione dei fabbisogni standard) denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U. 

Art. 111

(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

Le regioni a statuto ordinario sospendono (come? Revocando il mandato di addebito? Oppure bisogna presentare un’apposita istanza a CC.DD.PP. ? Si attendono chiarimenti in merito – n.d.r.) il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Si allunga il piano di ammortamento.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

Possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

Tale disposizione non può applicarsi per sospendere la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b). 

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

A differenza di quanto disposto nell’articolo che precede, nella narrativa del presente articolo il Legislatore parla di DIFFERIMENTO del rimborso delle sole quote capitale con scadenza 2020 in data successiva all’entrata in vigore del decreto di cui si discute. (Ciò farebbe presumere che il differimento sia disposto per norma di legge senza la necessità di alcuna espressa azione da parte dell’ente interessato ? – n.d.r.).

Bisogna fare attenzione a questa norma, perché questa fa riferimento non a tutti i mutui concessi da Cassa Depositi e Presti Spa ma solo a quei mutui che sono stati trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Si tratta di quei mutui noti come “mutui MEF” trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni). Questo warning vale anche per le regioni a statuto ordinario di cui al precedente articolo.

Tale differimento comporta l’allungamento del paino di ammortamento che dovrebbe essere rimodulato direttamente da Cassa DD.PP. e messo a disposizione degli enti.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19. 

Attenzione: perché per poter utilizzare tale risparmio di spesa bisogna necessariamente adottare una variazione di bilancio (variazione d’urgenza, opportunamente motivata, adottata dalla Giunta con i poteri

del Consiglio e da sottoporre a quest’ultimo per la ratifica entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine nel rispetto dell’art. 175, comma 4 del TUEL . Su tale variazione è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione).

Forse, considerata l’emergenza, sarebbe stato molto più utile disporre, in deroga all’art. 175 comma 5-bis del TUEL, l’utilizzo di questo risparmio di spesa mediante una variazione d’urgenza adottata con Determinazione del Responsabile della spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, senza il parere dell’Organo di Revisione, e ratificata, semmai, nel primo Consiglio Comunale utile (n.d.r.).

Al comma 3 il Legislatore parla nuovamente di “sospensione”  e dispone che quanto stabilito al comma 1 del presente articolo non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Art. 114

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

Il Ministero dell’Interno ha stanziato un Fondo di 70 milioni di euro da trasferire a Province, città metropolitane e comuni per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Tale fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, tenendo conto della popolazione residente e  del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati

Quest’ultima disposizione farebbe comprendere che tali risorse andranno solo agli enti, nei cui territori, si sono verificati casi accertati di contagio da COVID-19. Di conseguenza niente risorse per tutti quegli enti nei cui territori non si sono verificati casi accertati di contagio ma che ugualmente hanno sostenuto, senza non poche difficoltà di reperimento di risorse, spese per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, nonché di DPI (dispositivi di protezione individuale) da distribuire alla popolazione per cercare di prevenire e combattere il contagio.  Provo ad immaginare come saranno attribuite le risorse: applicando al fondo la percentuale determinata dal rapporto numero di contagi / popolazione residente. (n.d.r.).

Art. 115

(Straordinario polizia locale)

Esclusivamente per l’anno 2020, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Questa è sicuramente una norma positiva in quanto svincola la spesa per lo straordinario della polizia locale dal limite previsto dall’art. 23, comma 2, del DL 75/2017, consentendo di garantire al personale, sottoposto a degli orari sfibranti ed estenuanti, il giusto riconoscimento non solo morale ma anche economico che di questi tempi sicuramente rappresenta cosa buona e giusta. Però, non so quanto questa misura possa essere compatibile con il rispetto dell’equilibrio finanziario (n.d.r.). E allora mi sorge spontanea una domanda: Ma siamo in emergenza oppure no? E se siamo in emergenza perché non si deroga a tutta una serie di vincoli imposti e consentire agli Enti ed ai propri amministratori di garantire la dovuta sicurezza ai cittadini e all’intero territorio?

Al comma 2 del medesimo articolo che si sta analizzando, il Legislatore replica con la medesima disposizione prevista per l’articolo 114: “Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.”

Lascio a Voi le considerazioni.

Art. 125

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Il termine di inizio lavori per i comuni che sono stati assegnatari dei Contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono prorogati di sei mesi dal termine ultimo del 15.05.2020.

WARNING: questa misura è valida solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

In conclusione, si rende opportuno attenzionare una disposizione, emanata dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020, che molto probabilmente viene sottovalutata, si auspica per motivate esigenze di necessità e non per negligenza o, che è peggio, per volontà, da diversi amministratori locali.

La norma cui si fa riferimento è quella prevista nel citato decreto all’articolo 1 comma 6 che fissa quale modalità di svolgimento ordinaria delle prestazioni lavorative del personale delle pubbliche amministrazioni la modalità di lavoro agile cd. “smart working”, eccezion fatta per le attività indifferibili da rendere in presenza.

Gli organi di revisione degli enti dovrebbero verificare che tale disposizione venga rispettata, appurando l’eventuale disapplicazione per comprovate esigenze. Laddove l’Organo di controllo accerti la disapplicazione di tale norma dovrebbe interessare del problema il Responsabile del personale, il Segretario Comunale ed il Sindaco sollecitandoli e diffidandoli ad ottemperare nel più breve tempo possibile. (n.d.r.)

Ha collaborato Dott. Mario Galasso – Comitato scientifico A.N.C.

Convegno Bilancio d'Esercizio

24/03/2015 – Convegno: “Le novità del bilancio di esercizio”

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola e l’Associazione dei Dottori Commercialisti – Sezione di Nola hanno organizzato per il giorno 24 marzo 2015 un convegno sul tema “Le novità del bilancio di esercizio” che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’Hotel dei Platani – Sala Congressi – Strada Statale 7 bis 24/28 – Nola (NA).

La partecipazione è gratuita. L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2015 dell’ODCEC di Nola e permetterà, ai partecipanti, di maturare i relativi crediti formativi attribuiti dal CNDCEC (4 crediti FPC per l’intera durata).


PROGRAMMA DELL’EVENTO

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.45 Indirizzi di saluto ed apertura lavori

Dott. Antonio MOLTELO – Consigliere ADC Nola

Avv. Geremia BIANCARDI – Sindaco Comune Nola

Dott. Giovanni PRISCO – Presidente ODCEC Nola

Dott. Michele SAGGESE – Tesoriere ODCEC Napoli

Moderatore: Dott. Giuseppe FRANZESE – Presidente Collegio Sindacale ADC Nola

ore 15.00 Inizio lavori

Relatori:

Dott. Giuseppe CUTOLO – Docente Università degli Studi di Salerno

Dott. Mario PAPA – Direttore Generale Critica Forense Fondazione AIGA T. Bucciarelli

Dott. Nicola PISAPIA – Dirigente CCIAA di Napoli

Programma Argomenti:

  • Le novità del Bilancio di esercizio – Aspetti teorici e pratici
  • Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale
  • La nuova nota integrativa in XBRL – Problematiche nel deposito al Registro delle imprese

Chiusura lavori ore 18.30

Al termine dei lavori è previsto un aperitivo ai colleghi partecipanti all’evento.

Segreterie organizzative

[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”ODCEC Nola”]

Via Anfiteatro Laterizio 220 – 80035 Nola (NA)

tel. 0815125403 – fax 0815126472

sito internet http://www.odcecnola.it 

e-mail odcecnola@tin.it[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”ADC Nola”]

Via Giuseppe Mazzini 55 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

tel. 0815225722 – fax 0810137154[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Ulteriori Informazioni…”]
[contact-form-7 id=”2664″ title=”Ulteriori informazioni convegno”][/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Fatturazione

ENTI LOCALI – La Fatturazione delle operazioni: Reverse Charge e Split Payment

REVERSE CHARGE

L’art.5 del D.M. MEF del 27 Gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015 chiarisce che le pubbliche amministrazioni sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) solo quando effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, rientranti nei servizi rilevanti ai fini IVA e, in quanto tali, soggetti agli obblighi previsti dal Dlgs. 633/1972 (tenuta dei registri obbligatori, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA).

Sulla scorta delle disposizioni emanate sinora dalla Agenzia delle Entrate, abbiamo predisposto un elenco allegato al presente articolo dei servizi comunale rilevanti ai fini IVA.

In caso di effettuazioni di acquisti o prestazioni dei servizi in regime di reverse charge, il cedente o prestatore emette fattura senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile ai sensi dell’art.17 c.5 e 6 del DPR 633/1972 e successive integrazioni” . Il dirigente responsabile integrerà tale fattura con l’indicazione della aliquota e della relativa imposta, trasmettendo il documento così completato al Servizio Finanziario che provvederà alle rispettive annotazioni nel registro IVA degli acquisti e delle vendite.

Si soggiunge che già nella fase di assunzione dell’impegno di spesa va indicato se l’operazione è soggetta o meno a tale meccanismo mentre il Servizio Contabilità effettuerà un primo controllo sulle fatture che perverranno, provvedendo a restituire al mittente tutte quelle che non rispetteranno le annotazioni richieste.

SPLIT PAYMENT

Tutti gli acquisti o prenotazioni di servizi richiesti – esclusi quelli rientranti nella tipologia del reverse charge e prestazione di servizi soggetti a ritenute alla fonte) rientrano nel meccanismo dello Split Payment nel senso che al cedente verrà rimborsato solo l’imponibile, provvedendo il Comune a trattenere l’IVA, al momento del pagamento, ed a versarla direttamente all’Erario. Anche in tal caso l’indicazione va riportata già nella determina di assunzione dell’impegno – specificando l’importo imponibile e l’IVA – e specificato nella determina di liquidazione . Sulle fatture il cedente o prestatore dovrà riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.21 del DPR 633/1972” . In mancanza di tali indicazioni le fatture non potranno essere pagate.

ELENCO DEI SEVIZI COMUNALI RILEVANTI AI FINI IVA

  1. Distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi
  2. Lavorazione e distribuzione di latte
  3. Trasporto di persone
  4. Gestione farmacie
  5. Gestione centri sportivi, d’istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi
  6. Gestione vie pubbliche e pedaggio
  7. Servizi portuali e aeroportuali
  8. Gestione autoparcheggi
  9. Gestione mense, spacci,bar, dormitori
  10. Gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.
  11. Essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni,bagni lavatoi
  12. Mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi
  13. Fabbricazione e vendita ghiaccio
  14. Servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie e analisi profilassi, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione)
  15. Canili comunali
  16. Lavori di studio e ricerca
  17. Attività editoriale e tipografica
  18. Gestione lampade votive
  19. Gestione opifici, caseifici, ecc.
  20. Pesa Pubblica
  21. Gestione beni demaniali e patrimoniali
  22. Cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca
  23. Servizi resi nell’interesse dei privati o dietro corrispettivo
  24. Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero
  25. Alberghi diurni a bagni pubblici
  26. Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
  27. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
  28. Corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge
  29. Giardini zoologici e botanici
  30. Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili
  31. Mattatoi pubblici
  32. Mense, comprese quelle ad uso scolastico
  33. Mercati e fiere attrezzati
  34. Parcheggi custoditi e parchimetri
  35. Servizi turistici diversi : stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
  36. Spurgo di pozzi neri
  37. Teatri ,musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
  38. Trasporti di carne macellate
  39. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e simili

Rag. Fabrizio Ruotolo

fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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bilancio preventivo

[AGGIORNATO] Relazione del collegio dei revisori al bilancio preventivo 2014

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL  BILANCIO PREVENTIVO 2014 
Lo studio Molisso declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo o nella formazione delle tabelle di calcolo. 
La presente relazione costituisce solo uno schema tipo per la formazione del parere da parte del Collegio dei Revisori, il quale è esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.
 
Gli Utenti che dovessero rintracciare eventuali errori all’interno del file sono pregati di segnalarceli via mail (Contatti)

Il seguente file rappresenta solo una prima bozza!

Il bilancio preventivo è AGGIORNATO AL 09/07/2014

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bilancio consuntivo

Relazione consuntivo dell’anno 2013 degli Enti Locali per il Collegio dei Revisori

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Relazione del Collegio dei Revisori al consuntivo  2013 degli Enti Locali 

L’art. 227 del TUEL prevede che l’organo consiliare entro il 30.Aprile.2014  approvi il rendiconto dell’esercizio 2013. La sanzione per la mancata approvazione è lo scioglimento degli organi consiliari.
 
Il conto consuntivo si compone di tre documenti principali:  il conto del bilancio, il contro del patrimonio ed il conto economico.
Al conto consuntivo vanno allegati l’elenco dei residui attivi e passivi, la relazione della giunta, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 La relazione della giunta “esprime le valutazioni di efficacia e di efficienza  dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia  i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza,  inoltre,  gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”.
 
Allegato fondamentale del conto consuntivo è la Relazione del Collegio dei Revisori che deve analizzare i documenti predisposti dal Servizio Finanziario dell’Ente  ed esprimere il proprio parere sul conto consuntivo.
In questo file troverete uno schema propositivo ed editabile della relazione al bilancio consuntivo dei comuni  dell’anno 2013  che deve essere redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 
La presente relazione al consuntivo 2013 degli enti locali del collegio dei revisori costituisce solo uno schema tipo per la formazione del parere da parte del Collegio dei Revisori, il quale è esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.
Lo studio Molisso declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo o nella formazione delle tabelle di calcolo. 
La presente relazione costituisce solo uno schema tipo per la formazione del parere da parte del Collegio dei Revisori, il quale è esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.
 
Gli Utenti che dovessero rintracciare eventuali errori all’interno del file sono pregati di segnalarceli via mail (Contatti)

Versione aggiornata al 02/04/2014

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DAL NOSTRO SITO E’ POSSIBILE SCARICARE ANCHE: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO 2014