valutazione rischi

Circolare informativa dello studio: documento di valutazione dei rischi

Nell’ottica di fornire le dovute informazioni utili per le Vostre Aziende per garantire il rispetto delle norme in materia di  sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito un breve riepilogo dei nuovi adempimenti obbligatori per TUTTE LE AZIENDE anche con un solo dipendente a decorrere dal  1° giugno 2013.

 Fine  dell’autocertificazione: dal 31 maggio 2013 (salvo proroghe dell’ultima ora), anche per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori (quindi anche con un solo lavoratore ed anche se apprendista o tirocinante, con contratto a termine o di tipo flessibile)  diventa obbligatorio dover redigere il Documento di  Valutazione dei Rischi a termine della valutazione dei rischi fermi restando tutti gli obblighi già oggi esistenti. Non è più consentita l’autocertificazione. 

Pertanto anche le Aziende che hanno uno o più lavoratori anche solo, per esempio, con contratto a chiamata, con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, interinali, dal 1° giugno dovranno avere il Documento di Valutazione dei rischi con data certa. Ricordo che la data certa viene certificata dalla firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente. Ripeto: anche con un solo lavoratore per es. a chiamata. 

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 22 novembre 20123 ha ribadito che anche le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi. 

Al riguardo la Commissione si è espressa rimarcando che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro” (comma 2 lettera a art. 28), pertanto la dimostrazione di aver rispettato gli obblighi previsti in materia di valutazione dei rischi può essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli art. 17,28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto le aziende al di sotto dei 10 lavoratori che hanno già redatto il DVR a seguito della valutazione dei rischi, anche non seguendo le procedure standardizzate, potranno mantenere tale DVR se la situazione interna non si è modificata. 

Utilizzo  delle  procedure  standardizzate: alcune  Aziende,  erroneamente,  ritengono  di utilizzare le allegate procedure standardizzate con una semplice compilazione dei propri dati. Ricordo  che  le  procedure  standardizzate sono  solo  uno  schema  da  poter  seguire  nella valutazione dei rischi e conseguente redazione del DVR ma che non è possibile ritenere di aver ottemperato agli obblighi aggiungendo i propri dati a tale modello. Quello delle procedure standardizzate è solo un modello da poter seguire ed adattare secondo la propria realtà aziendale. Compilare solo con i propri dati tale modello è sicuramente causa di applicazione delle sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza. 

Ciò  premesso  si  rappresentano  di  seguito,  a  titolo  indicativo,  tutti  gli  adempimenti obbligatori per tutte le aziende con nota esplicativa accanto ad ognuno di essi.

Obbligo anche con un solo lavoratore.

OBBLIGHI:

Nomina RSPP per datori di lavoro. Chi ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; Chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto;

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00; 

Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore a seconda dell’attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore a seconda dell’attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore;

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail. Obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Nessun aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00; 

Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica a seconda se l’attività è a rischio basso, medio o alto. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;

Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione.

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00; 

Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno. Obbligo di garantire tale gestione delle emergenze per tutte le attività anche con un solo lavoratore.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00; 

Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita devono essere sottoposti a visita medica il  giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.).

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria; 

Utilizzo dei DPI da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo devono avere la consegna dei DPI e sono obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna ma deve accertarsi che il personale li utilizza.

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00; 

Attrezzature: tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro come indicate dall’art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00; 

Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie secondo la valutazione dei rischi devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata comporta una sanzione (per es mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.).

Sanzione: somma delle varie violazioni accertate. 

Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.

Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00.