corrispettivi elettronici trasmissione agenzia delle entrate

I Corrispettivi Elettronici

Dal 1° luglio 2019 anche l’emissione degli scontrini è divenuta obbligatoriamente elettronica (Ddl fiscale 2019). Il nuovo adempimento dell’invio telematico dei corrispettivi ha interessato  tutti i  soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate, ovvero coloro che vendono al pubblico rilasciando lo scontrino fiscale o la ricevuta ed andrà a sostituire l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

I commercianti obbligati allo scontrino elettronico (ovvero l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri introdotto con il Decreto Legislativo n. 127/2015) dal 1° luglio 2019 sono tutti i commercianti al minuto, artigiani, albergatori e ristoranti con volume d’affari uguale o superiore a 400.000 euro (al 31/12/2018, emergente dal modello Iva 2019).

Per tutti gli altri soggetti passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d’affari conseguito) l’obbligo generalizzato scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.

Quindi, come accennato, i primi che dovranno adeguarsi alla novità dotandosi, innanzitutto, di registratori di cassa (conformi alle specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate, per garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati) adatti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono gli operatori Iva con volume d’affari uguale o superiore a 400.000 euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi.

I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione\prestazione, nonché trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Il c.d. “Decreto Crescita” (Decreto n. 34/2019 convertito in legge n.58/2019) ha previsto una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo.

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i più ampi termini previsti dal D.L. n. 34/2019 (ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019 è stata individuata la nuova modalità di trasmissione mensile dei corrispettivi, utilizzabile nel periodo transitorio (come anticipato, primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo).

Quindi per il primo semestre di vigenza dell’obbligo:

  • i soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico alla data dell’insorgenza dell’obbligo utilizzano le nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi (Provvedimento 4 luglio 2019) con invio da effettuare entro il mese successivo. Questo fino al 31/12/19 per i soggetti con volume di affari >400.000 euro o fino al 30/06/20 per tutti gli altri soggetti.
  • i soggetti che hanno già messo in servizio il registratore telematico possono ovviamente utilizzarlo.
  • i soggetti obbligati dal 01.07.2019 all’invio telematico devono provvedere  all’invio dei corrispettivi di Luglio 2019 entro e non oltre il 31.08.2019

Ai sensi dell’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:

  • la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
  • la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio  dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

I clienti obbligati e non ancora attrezzati con i loro registratori di cassa possono trasmettere i corrispettivi di Luglio e dei mesi successivi accendendo, con le loro credenziali,  al portale Fatture e Corrispettivi dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

garanzia giovani

Garanzia Giovani: ecco tutti i dettagli

La Regione Campania istituisce Garanzia Giovani che prevede uno stage in azienda per 6 mesi da parte di un giovane da 19 a 29 anni con   un’indennità di rimborso per i tirocinanti di €. 500,00 (cinquecento/00) a carico della Regione Campania.

Requisiti dell’impresa ospitante:

  • Iscrizione nel registro delle imprese;
  • Sede operativa ricadente nel territorio della Regione Campania;
  • Non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale se non per giusta causa;
  • Non essere ricorsi alla Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi precedenti;
  • Essere in regola con l’applicazione del CCNL;
  • Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
  • Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;

Numero massimo di tirocinanti

  • 1 tirocinante, per le imprese aventi da 1 a 4 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 2 tirocinanti, per le imprese aventi da 5 a 8 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 3 tirocinanti, per le imprese aventi da 9 a 12 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 4 tirocinanti, per le imprese aventi da 13 a 16 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 5 tirocinanti, per le imprese aventi da 17 a 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato;
  • Obbligo di assicurare il tirocinante con polizza antinfortunistica e di responsabilità civile verso terzi; La regione Campania riconosce un contributo per il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti;
  • Durata per i tirocini formativo è di 6 mesi;
  • Il tirocinio non comporta in nessun modo un rapporto di lavoro;
  • Dotarsi di un servizio di Posta Elettronica Certificata e di una Smart Card per la firma digitale;

Requisiti del destinatario

  • Disoccupati da almeno sei mesi;
  • Età compresa tra 18 e 29 anni;
  • Residenza in Italia;
  • Non essere iscritti ad alcuna scuola o università;
  • Iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
  • Non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto;

Modalità di erogazione del finanziamento

L’Inps paga direttamente il tirocinante tramite accredito sul conto corrente bancario un’indennità di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili.

fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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proroga

TASI, IRPEF, IRAP e IVA: Proroga versamenti fiscali

Arriva la proroga per i versamenti fiscali!

Il MEF con un comunicato stampa di oggi ha  annunciato la proroga della scadenza al 7 Luglio 2014 dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La proroga delle scadenze di pagamento riguarda non soltanto le persone fisiche o i soggetti collettivi che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore ma anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

La proroga, inoltre, interessa tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi, quindi, i pagamenti dei contributi previdenziali eccedenti il “minimale”, nonché il diritto annuale alla camera di commercio.

Dall’8 luglio prossimo e fino al 20 agosto, invece, sarà possibile versare gli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40%.

Il MEF in risposta all’interrogazione del 10 giugno 2014 n. 5/02955 ha dichiarato che considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI,  ai sensi dell’art. 10, L. n. n. 212/2000, ha ritenuto di non applicare  sanzioni e interessi per i pagamenti  della TASI, oltre la scadenza del 16 Giugno ma comunque entro il termine del 31 luglio 2014.

certificato antipedofilia

Il Certificato Antipedofilia

L’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 impone la richiesta del certificato penale  da chiunque  intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il documento,  serve a “verificare l’esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 600-undecies)  ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

In caso di inadempimento, il  datore  di  lavoro  è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 10.000 a euro 15.000.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha fornito una serie di chiarimenti.

La normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato penale ricade solo per le assunzioni effettuate dopo il 6 aprile 2014, e non anche per quelli preesistenti;

il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato e l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando s’intenda stipulare un contratto di lavoro (anche professionale) e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione;

la richiesta non va ripetuta alla scadenza  della validità del certificato (sei mesi) e non va presentata per  le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014);

la richiesta va presentata dal datore di lavoro;

le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che intendano instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale  si avvalgono dei moduli già in uso per le pubbliche amministrazioni a norma dell’articolo 39 del T.U.;

possono ritenersi esclusidal nuovo obbligo i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”;

restano esclusi, altresì, i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

immobili

Novità immobiliari applicabili dall’1.1.2014

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.2.2014 n. 2, ha fornito chiarimenti sulle novità norma­tive relative all’applicazione delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare, entrate in vigore l’1.1.2014.

Novità concernenti le imposte d’atto applicabili dall’1.1.2014

Gli atti di trasferimento immobiliare sono soggetti all’imposta di registro con le sole aliquote del 2%, 9% e 12%, a norma del riformulato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ed alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l’una.

Tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie. Sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni, anche previste da leggi speciali, relative agli atti di cessione immobiliare soggetti alle nuove aliquote sopra individuate gli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’1.1.2014 aumentano da 168,00 a 200,00 euro.

Chiarimenti concernenti l’agevolazione prima casa

Per quanto concerne l’aliquota del 2% dell’imposta di registro, essa è applicabile, dall’1.1.2014 (prima operava l’aliquota del 3%) per i trasferimenti di abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che non sono state modificate). Pertanto – chiarisce l’Agenzia – dall’1.1.2014 non hanno più alcuna rilevanza, per l’imposta di registro, le caratteristiche dell’immobile che lo definiscono “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69. Tali caratteristiche, invece, rimangono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima casa in campo IVA. Infine, per quanto concerne l’applicazione dell’agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di trasferimento per successione o donazione, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.

Agevolazioni ancora applicabili

L’Agenzia chiarisce che le seguenti agevolazioni continuano ad applicarsi anche oltre il 31.12.2013:

  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo di mediazione entro il limite di valore di 50.000,00 euro (art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010);
  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela-tivi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19 della L. 74/87);
  • l’esenzione da imposta di registro per i verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a 51.645,69 euro (art. 9 co. 9 della L. 488/99);
  • le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009);
  • l’agevolazione, disposta dall’art. 1 co. 737 della L. 147/2013, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (che comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse di 200,00 euro ciascuna);
  • le agevolazioni per i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati in fondi immobiliari chiusi (art. 8 co. 1-bis del DL 351/2001), che consente l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse (200,00 euro ciascuna);
  • l’esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relative ai terreni, ai fabbricati ed alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015
sabatini

La nuova legge Sabatini

Gli investimenti che rientrano nei finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini 2014 sono acquisto di nuove attrezzature, macchinari, beni strumentali, impianti e piani di investimento indirizzati anche ad un potenziamento della propria capacità informatica (hardware e software indistintamente).

Gli investimenti devono essere  finalizzati alla produzione e allo sviluppo e non devono essere  ceduti nel corso dei successivi tre anni; quanto ai tassi di resa, i finanziamenti agevolati configurati dalla legge Sabatini 2014 si sostanziano in un 2,75% con possibilità di ottenere una copertura totale delle spese da dover effettuare.

Il minimo importo previsto per accedervi è 20.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro, e la durata massima prevista ammonta a 5 anni.

Le richieste per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014

La presentazione delle domande avviene tramite le banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione ratificata da Ministero, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana inviando una mail tramite PEC e specificando il possesso dei requisiti richiesti.

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

Spese non agevolabili

NON SONO FINANZIABILI AUTOVETTURE – FABBRICATI E OPERE MURARIE

 Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo, nonché gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie, non essendo classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4.

Acquisto di un impianto fotovoltaico

È incluso nell’ambito applicativo dell’agevolazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico fun­zionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nei vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate; si tratta, secondo quanto affermato in maniera approssimativa dal MISE, di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3”.

locazione

Locazione e affitto di beni immobili

1 Premessa

A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare, salvo il previsto regime transitorio:

  • dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di altri tributi minori, derivanti dalla registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare, occorre utilizzare il modello “F24 ELIDE”;
  • dal 3.2.2014, per la registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare (ed altri adempimenti relativi al medesimo contratto), occorre utilizzare il nuovo “modello RLI”.

2 Nuovo modello di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo “modello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi.

 2.1 Adempimenti per i quali si utilizza il nuovo modello

Il nuovo modello RLI è utilizzato, a decorrere dal 3.2.2014, per:

  • richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • richiedere la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;
  • l’esercizio o la revoca dell’opzione per la cedolare secca;
  • le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

In relazione ai suddetti adempimenti, il nuovo modello RLI sostituisce il modello 69.

Il modello 69, pertanto, non viene soppresso dal modello RLI, ma rimane in uso per tutti gli adempi­menti concernenti contratti diversi da quelli di locazione o affitto di beni immobili.

Revoca della cedolare secca

Il modello RLI va utilizzato anche per la revoca del regime sostitutivo della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (che può essere effettuata in ciascuna annualità contrattuale succes­siva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento).

La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

Resta salva la facoltà di esercitare di nuovo l’opzione per la cedolare secca nelle annualità suc­ces­sive.

 2.2 Termini per la registrazione

Per quanto concerne i termini di registrazione, si ricorda che il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni decorrenti:

  • in generale, dalla data della stipula del contratto;
  • ove il contratto preveda una decorrenza anteriore alla stipula, entro 30 giorni dalla data di de­cor­­renza.

2.3 Registrazione semplificata

In generale, la richiesta di registrazione redatta mediante il modello RLI implica l’allegazione di copia del contratto di locazione. Tuttavia, la presentazione può avvenire in forma “semplificata”, senza l’allegazione della copia del testo contrattuale, in presenza delle seguenti condizioni:

  • un numero di locatori e conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
  • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
  • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

3 Utilizzo del Modello “F24 ELIDE” per il pagamento dei tributi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che, a partire dall’1.2.2014, sono versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i seguenti tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili:

  • imposta di registro;
  • tributi speciali e compensi;
  • imposta di bollo;
  • sanzioni e interessi relativi alle suddette imposte, tributi e compensi.

Il modello “F24 ELIDE” è reperibile:

  • nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione Stru­men­ti – Modelli;
  • a partire dall’1.4.2014, anche presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali e degli Agenti della riscossione.

3.1 Modalità di compilazione del modello F24 ELIDE

La ris. 14/2014 ha illustrato le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE precisando che, nella sezione “contribuente”, è necessario indicare:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, i dati della parte che effettua il versamento;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63” da indicare nell’apposito campo.

Invece, nella sezione “Erario ed altro”, è necessario indicare:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore (a meno che si stia pagando l’imposta richiesta con avviso di liquidazione, nel qual caso è necessario riportare i dati indicati nel modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio o nell’avviso stesso);
  • nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
  • nel campo “elementi identificativi”:

–     in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore;

–     in caso di pagamenti per annualità successive alla prima, ovvero di cessione, risoluzione o proroga del contratto, il codice identificativo del contratto medesimo, che è composto da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto resti­tuita dall’ufficio o, per i contratti registrati telematicamente, nella ricevuta di registra­zio­ne. Ove tale codice non fosse disponibile, è possibile valorizzare il campo in questione se­guen­do le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 14/2014;

  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”:

–     in caso di prima registrazione è indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”;

–     nel caso di annualità successive alla prima, ovvero di cessione, risoluzione o proroga del contratto, è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;

–     nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.

3.2 esclusione della compensazione

Gli importi da versare mediante il modello F24 ELIDE non possono essere compensati con even­tua­li crediti d’imposta o contributivi disponibili.

4 Modalità di pagamento del canone di locazione

Si  ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 50 della L. 27.12.2013 n. 147 (leg­ge di stabilità 2014), a partire dall’1.1.2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono es­se­re effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili, anche se l’importo dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000,00 euro sancita nell’ambito della disciplina antiriciclag­gio.

In particolare, la nuova norma dispone che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abita­tive, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligato­ria­men­te, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, dall’1.1.2014, è necessario utilizzare strumenti trac­­ciabili (bonifici o assegni non trasferibili), a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore (o superiore) alla soglia di 1.000,00 euro.

redditometro

“Il Nuovo redditometro”

L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantifi­ca­zione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.

L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del “redditometro”. Il DM 24.12.2012 ha emanato le disposizioni attuative della nuova disciplina e l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 31.7.2013 n. 24, ha diramato i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito appli­ca­tivo del c.d. “nuovo redditometro”.

Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:

  • è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall’Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
  • opera solo a partire dai controlli sull’anno 2009;

L’Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, proce­de­re subito con la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.

In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l’accertamento, siccome il contri­buen­te può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l’entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.

Se viene notificato l’accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall’Agen­zia delle Entrate.

È importante rammentare che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è specificato che nell’ac­cer­tamento bisogna indicare i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.

Il contraddittorio verrà focalizzato:

  • sui dati “certi” così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
  • sulle spese presunte legate ad esempio al mantenimento di beni nella disponibilità del con­tribuente;
  • sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
  • sulla quota di risparmio formatasi nell’anno.

Solo nel momento in cui il soggetto verificato non sia in grado di giustificare le incongruenze in re­la­zione a tali dati, che come detto sono in gran parte derivanti da elementi certi, allora saranno og­getto di contraddittorio anche le medie ISTAT sulle spese delle famiglie.

Il primo momento di confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell’invito a comparire.

Tramite tale atto, il contribuente viene invitato, appunto, a comparire per fornire dati e notizie rilevan­ti nonché per esibire documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell’anno, o alle spe­se presunte dal DM 24.12.2012, relative al mantenimento di beni nella sua disponibilità, come auto­vetture, natanti e immobili.

Ricevuto l’invito a comparire, il contribuente ha l’obbligo di presentarsi alla data fissata per l’incon­tro e, se le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica potrà subito essere archiviata.

Occorre evidenziare che:

  • la mancata comparizione del contribuente può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
  • in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a seguito di circostanziata e spe­ci­fica richiesta contenuta nell’invito non potranno più essere utilizzati in momenti pro­ce­dimentali successivi (ciò non succede se nell’invito è presente un generico invito a pro­durre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).

Dopo l’invito a comparire, se il contribuente non ha fornito giustificazioni sul “come” è stato in gra­do di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state ritenute idonee per archi­viare la pratica, verrà emesso un invito al contraddittorio, finalizzato all’accertamento con adesione.

Nell’invito sono contenute le imposte che si presumono evase.

Il contribuente, nel momento in cui riceve l’invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:

  • bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche in forma rateale senza la ne­ces­sità di prestare alcuna garanzia;
  • le sanzioni da infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.

 Se l’Agenzia delle Entrate e il contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l’avviso di accertamento, che contiene l’intimazione al pagamento delle somme pretese.

Ove venga proposto ricorso occorre pagare, entro 60 giorni dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di imposta.

Bisogna mettere in risalto che, ricevuto l’accertamento, il contribuente può:

  • prestare acquiescenza, fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le som­me entro 60 giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
  • definire le sole sanzioni fruendo della loro riduzione a un terzo, potendo ricorrere per la sola imposta (gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro 60 giorni);
  • presentare ricorso (dopo la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite conciliazione giudiziale, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia);
  • se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di fronte al giudice, un accordo di mediazione, con possibilità di negoziare la pretesa (in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia).

Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall’Agenzia delle Entrate:

  • non sussiste;
  • oppure sussiste, ma in misura inferiore.

 A tal fine, bisogna documentare il possesso di:

  • redditi esenti totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come gli interessi attivi bancari, i divi­dendi derivanti da partecipazioni “non qualificate”, i proventi dei fondi comuni di investi­mento;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato e su altre ob­bli­ga­zio­ni, i proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
  • redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (si può trattare di somme non soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
  • redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta.

.Ferma restando la necessità dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato, ogni persona fisica, quindi, potrebbe essere accertata.Si rammenta però che l’Agenzia delle Entrate, pur non effettuando nessun riferimento quantita­ti­vo, ha affermato che i controlli verranno indirizzati solo nei confronti dei soggetti che presentano scostamenti di rilievo.

L’Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. “redditometro”, considera, principalmente:

  • le spese “certe”, che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su da­ti oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
  • le spese “per elementi certi”, legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è mes­sa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del pos­ses­so dell’auto o della barca;
  • le spese “per beni e servizi di uso corrente”, ovvero le medie ISTAT;
  • la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
  • la quota di risparmio formatasi nell’anno.

Le spese connesse all’abitazione rappresentano una delle macro-aree più signi­fi­cative del c.d. “redditometro”.

Per prima cosa, viene individuata l’abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:

  • in proprietà o altro diritto reale come l’usufrutto;
  • in locazione o in leasing immobiliare;
  • in uso gratuito (comodato).

Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.

Relativamente alle spese di gestione:

  • le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntual­men­te rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
  • per le spese relative a elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, vale quanto detto nel punto precedente;
  • per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pub­bli­ca utilità, con l’eccezione del riscaldamento centraliz­za­to, per il quale può anche valere la media ISTAT;
  • per i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, si fa rife­ri­men­to alla media ISTAT;
  • per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell’atto di acquisto dell’immobile;
  • per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall’INPS.

I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all’effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interes­si di mora.

Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rap­por­tato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.

L’Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contri­buen­te e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli oneri detraibili e risultante da dati certi.

Ai fini del c.d. “redditometro” vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risul­ta­no nella disponibilità del contribuente o in leasing.

In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei kilowatt, la spesa per carbu­rante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.

Veicoli in leasing

Le spese per istruzione derivano dai dati disponibili in Anagrafe tributaria, con l’eccezione di quelle relative ai libri scolastici e alle rette per le scuole, ove, se l’informazione non è conosciuta, si fa riferimento alla media ISTAT.

La spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell’anno del sostenimento.

Nel sistema precedente, invece, l’incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conse­­guiti, per quote costanti, nell’anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.

Gli investimenti, però, non vengono valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto:

  • sia del mutuo o del finanziamento ottenuto per l’acquisto;
  • sia dei disinvestimenti netti effettuati nei quattro anni precedenti.

Gli esborsi che l’Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all’acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d’arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.

Le spese che derivano dalle indagini ISTAT sono prese come parametro per la determinazione dell’imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le medie ISTAT saranno utilizzate solo in via residuale, al fine di integrare gli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

responsabilità solidale

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

In materia di responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti di opere e servizi per le obbligazioni derivanti dagli stessi, per gli obblighi retributivi, previdenziali e as­si­cu­rativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è intervenuto il DL 28.6.2013 n. 76 (c.d. “decreto Lavoro”), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella L. 9.8.2013 n. 99.

Quest’ultimo provvedimento:

  • non ha apportato direttamente modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra com­mittente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi contenuta nell’art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
  • ma si è limitato a delineare con maggior precisione l’ambito di operatività di tale disciplina, allo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi.

Il citato articolo individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto/subappalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto. Resta, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il DL 76/2013 convertito nella L. 99/2013, all’art. 9 co. 1, stabilisce espressamente che il regime di responsabilità solidale di cui si tratta trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Am­ministrazioni.

Circa la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 ad ulteriori e diverse tipologie contrattuali, il Ministero del Lavoro (interpello 27.1.2012 n. 2 e nota 19.3.2012 n. 5508) ha ribadito che, in base alla lettera della legge, le tutele offerte dalla responsabilità solidale risultano applicabili alle sole fattispecie riconducibili allo schema negoziale dell’ap­pal­to/sub­ap­­palto;

Nell’ambito sopra individuato, sono responsabili solidali:

  • il committente (che non rientri nelle esclusioni di seguito specificate), chiamato a rispon­de­re in solido:
  1. sia con l’appaltatore;
  2. che, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi;
  • in caso di subappalto, l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei sub­ap­paltatori, con applicazione, nei rapporti tra appaltatore (“committente” nel subappalto) e subappaltatore, dei medesimi principi regolanti il rapporto (scaturente dal contratto “princi­pa­le”) tra committente e appaltatore.

Al riguardo, pur nel silenzio della legge e della prassi amministrativa, deve però ritenersi che, qua­lora il committente dell’appalto sia una persona fisica non esercente attività di impresa o profes­sio­nale (si pensi al committente “privato”, senza dipendenti o datore di lavoro di una colf, che stipuli un contratto di appalto per la costruzione di una casa su un suo terreno) e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subap­palto, tra appaltatore e subappaltatore.

Secondo quanto statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013, le disposizioni di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 non si applicano, altresì, quando il committente sia una Pubblica Am­ministra­zio­ne di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165.

La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell’appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003:

  • comprende:
  1. i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  2. i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  3. i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap­pal­to/subappalto;
  4. le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi;
  • non comprende (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inadempimento):
  1. le sanzioni amministrative;
  2. le sanzioni civili.

L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al commit­tente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.

Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il cor­rispet­tivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’ina­dempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori diret­ta­mente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 operano a favore:

  • dei lavoratori dell’appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori, creditori di som­me a titolo di retribuzione per essere stati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio oggetto dell’appalto/subappalto sulla base:
  1. non solo di un contratto di lavoro subordinato;
  2. ma, come statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 5/2011 e lettera circ. 7258/2013), anche di un “contratto di la­vo­ro autonomo”;
  • degli Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione (contributi previdenziali e premi assicurativi).

I soggetti tutelati dalla responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 (lavoratori, come sopra individuati, e Istituti previdenziali e assicurativi) possono farla valere entro il termine di decadenza di due anni:

  • dalla cessazione dell’appalto;
  • ovvero, in caso di subappalto, dalla cessazione dei lavori del singolo subappaltatore, in forza del corrispondente contratto, indipendentemente dalla cessazione del contratto di appalto “principale” di cui sopra.