Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

In materia di responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti di opere e servizi per le obbligazioni derivanti dagli stessi, per gli obblighi retributivi, previdenziali e as­si­cu­rativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è intervenuto il DL 28.6.2013 n. 76 (c.d. “decreto Lavoro”), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella L. 9.8.2013 n. 99.

Quest’ultimo provvedimento:

  • non ha apportato direttamente modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra com­mittente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi contenuta nell’art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
  • ma si è limitato a delineare con maggior precisione l’ambito di operatività di tale disciplina, allo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi.

Il citato articolo individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto/subappalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto. Resta, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il DL 76/2013 convertito nella L. 99/2013, all’art. 9 co. 1, stabilisce espressamente che il regime di responsabilità solidale di cui si tratta trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Am­ministrazioni.

Circa la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 ad ulteriori e diverse tipologie contrattuali, il Ministero del Lavoro (interpello 27.1.2012 n. 2 e nota 19.3.2012 n. 5508) ha ribadito che, in base alla lettera della legge, le tutele offerte dalla responsabilità solidale risultano applicabili alle sole fattispecie riconducibili allo schema negoziale dell’ap­pal­to/sub­ap­­palto;

Nell’ambito sopra individuato, sono responsabili solidali:

  • il committente (che non rientri nelle esclusioni di seguito specificate), chiamato a rispon­de­re in solido:
  1. sia con l’appaltatore;
  2. che, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi;
  • in caso di subappalto, l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei sub­ap­paltatori, con applicazione, nei rapporti tra appaltatore (“committente” nel subappalto) e subappaltatore, dei medesimi principi regolanti il rapporto (scaturente dal contratto “princi­pa­le”) tra committente e appaltatore.

Al riguardo, pur nel silenzio della legge e della prassi amministrativa, deve però ritenersi che, qua­lora il committente dell’appalto sia una persona fisica non esercente attività di impresa o profes­sio­nale (si pensi al committente “privato”, senza dipendenti o datore di lavoro di una colf, che stipuli un contratto di appalto per la costruzione di una casa su un suo terreno) e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subap­palto, tra appaltatore e subappaltatore.

Secondo quanto statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013, le disposizioni di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 non si applicano, altresì, quando il committente sia una Pubblica Am­ministra­zio­ne di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165.

La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell’appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003:

  • comprende:
  1. i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  2. i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  3. i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap­pal­to/subappalto;
  4. le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi;
  • non comprende (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inadempimento):
  1. le sanzioni amministrative;
  2. le sanzioni civili.

L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al commit­tente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.

Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il cor­rispet­tivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’ina­dempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori diret­ta­mente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 operano a favore:

  • dei lavoratori dell’appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori, creditori di som­me a titolo di retribuzione per essere stati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio oggetto dell’appalto/subappalto sulla base:
  1. non solo di un contratto di lavoro subordinato;
  2. ma, come statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 5/2011 e lettera circ. 7258/2013), anche di un “contratto di la­vo­ro autonomo”;
  • degli Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione (contributi previdenziali e premi assicurativi).

I soggetti tutelati dalla responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 (lavoratori, come sopra individuati, e Istituti previdenziali e assicurativi) possono farla valere entro il termine di decadenza di due anni:

  • dalla cessazione dell’appalto;
  • ovvero, in caso di subappalto, dalla cessazione dei lavori del singolo subappaltatore, in forza del corrispondente contratto, indipendentemente dalla cessazione del contratto di appalto “principale” di cui sopra.

Comments are closed.