Nuove modalità di pagamento dei canoni di locazione

Dal 1 gennaio 2014 i canoni di locazione dovranno essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili (es. assegno, bonifico o carta di credito), indipendentemente dall’importo degli stessi. Ai comuni saranno inoltre assegnate funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione abitativa in essere: a tal fine, questi ultimi, potranno altresì ricorrere al registro di anagrafe condominiale, ove, come noto, sono annotati i dati relativi agli inquilini degli immobili. Normativa

49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali». 50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».».

Il divieto all’utilizzo di contanti scatta quindi indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio, per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche. La modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2014 non riguarda invece i contratti di locazione ad uso commerciale, per i quali rimane fermo il limite dei 999,99 euro, e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Legge di stabilità 204 richiede la tracciabilità dei pagamenti “anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”. Si ritiene che, in questo caso, il riferimento sia da ricondursi alla detrazione d’imposta prevista per i contratti di locazione, ma anche alla determinazione del nuovo Isee, nel quale rilievo essenziale assume la proprietà o la locazione della casa di abitazione. Le sanzioni Qualora non fossero rispettate le nuove disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione, si ritengono applicabili le sanzioni previste in tema di violazioni alle disposizioni sulla circolazione del contante di cui al decreto antiriciclaggio. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 è pertanto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

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